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Rimozione tetto amianto in centro Lecco

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  • Rimozione tetto amianto in centro Lecco

    'impresa appaltatrice per rifacimento tetto subappalta la rimozione e lo smaltimento eternit ad un'impresa abilitata dichiarando all'Asl la presenza di soletta di copertura (in realtà  inesistente)I lavori sono stati eseguiti in mezza giornata, con pretrattamento del giorno prima, senza preoccuparsi di chi abitava sotto in quanto l'appartamento è separato dal tetto solo da semplici perline di 1 cm. fugate. Al mio rientro la sera
    mi accorgo che sotto la copertura nuova non solo non hanno eseguito la bonifica come da contratto,ma hanno anche nascosto in più punti le tute e le maschere utilizzate per la rimozione dell'eternit .
    Informo subito l'impresa appaltatrice,il D.L.,il R.S. e stendo immediatamente una relazione con documentazione fotografica protocollata all'ASL di competenza.
    In seguito al sopralluogo l'ASL verbalizza l' obbligo di rimozione della nuova copertura ,la bonifica di tutto il perimetro del tetto e confisca i locali sottotetto impedendomi l'utilizzo fino all'ultimazione dei lavori,disponendo un campionamento ambientale da parte di una ditta certificata.
    Mi consegnano i locali dopo la relazione ASL che dichiara l'esito negativo del campionamento in quanto la polvere d'amianto è presente in quantità  al di sotto della soglia consentita(NON CONOSCO L'ENTITA' DEL CAMPIONAMENTO).
    L'ASL obbliga l'impresa che ha rimosso l'amianto a pulire e lavare tutti i locali compreso il soffitto in perline di legno.
    Voglio far presente che non abbiamo potuto controllare lo svolgimento dei lavori in casa nostra perchè non ci hanno permesso di rimanere, rimanendo impotenti di fronte a danni procurati all'abitazione durante i lavori .
    I miei dubbi:
    1°Ho il diritto di richiedere l'esito del campionamento ambientale visto che non conosco il grado di inquinamento?(l'impresa dice che siccome il campionamento l'ha pagato lei io non ho diritto)
    2°l'impresa abilitata alla rimozione/smaltimento è una delle più grosse della zona e chiaramente con l'ASL ha molto a che fare.E' possibile che chi commette certi errori non venga segnalato o meglio radiato da un mal comportamento nei comfonti della comunità ?
    3°Ho il diritto di avere la documentazione e la tracciabilità  dello smaltimento dell'eternit ?
    4°
    Siccome in questo mondo della rimozione eternit un po sconosciuto,non sono chiare le responsabilità  delle ditte abilitate e le procedure di rimozione, vorrei sapere se il committente è responsabile.
    Un privato come può difendersi dall'imcapacità  degli addetti ai lavori e in che modo può farsi valere?

    Grazie .

  • #2
    Buongiorno Giorgio. Provo a risponderti per quanto di mia conoscenza. Non sono un avvocato in diritto ambientale, pertanto ti darò risposte da tecnico. E' possibile che ometta sentenze o norme più vicine al mondo legale che a quello professionale. Mi scuso subito per eventuali omissioni!
    1-Diritto di richiesta degli esiti: cito testualmente l'art. 6 comma b del DM 06/09/1994 "6b) Criteri per la certificazione della restituibilità . I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:
    a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre
    di amianto aerodisperse mediane l'uso della microscopia elettronica in scansione;
    b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non
    superiore alle 2 ff/l."
    Come noti, la ASL non sembra obbligata a darti i risultati ma solo a certificare che è tutto a posto. Non so se esista una norma che regola nel particolare i contenuti di tali certificazioni.
    2-segnalazioni. Qui do una risposta da "cittadino": ahimè, siamo in Italia! Si spera che, in caso di dolo, la magistratura indaghi.
    Per quanto relativo al punto 3, non so darti riposta alcuna, mi spiace. Personalmente, lo riterrei corretto e doveroso nei confronti del committente e di chi vive nei locali bonificati.
    Il punto 4 sarebbe da sottoporre ad un avvocato: sempre riferendomi al DM 06/09/1994 ed alla normativa di Regione Lombardia, la responsiabilità  sui manuifatti in amianto ricade sulla proprietà , ovvero sul legale rappresentante/aministratore condominiale. Ma sapere quali siano poi gli oneri e i doveri di una ditta bonificatrice, beh, temo sia una questione delicata
    Il mio sito web:
    www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

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    • #3
      Buongiorno
      ho dimenticato di chiedere una cosa importante:
      a fine lavori di rimozione dell'eternit del tetto, l'impresa addetta o nel mio caso l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di fornirmi una documentazione di corretta rimozione e tracciabilità  dello smaltimento manufatti?
      Vi ringrazio anticipatamente
      Giorgio

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