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Canna fumaria eternit

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  • Canna fumaria eternit

    Salve a tutti, nel mio stabile è presente una vecchia canna fumaria esterna (formata da tubi di eternit) in disuso da 15 anni circa.
    La canna è sfruttata come presa d'aria "passiva" (senza aspiratori) per una stanza. Il mio dubbio è questo: in questi anni ho respirato una grossa quantità  di fibre, oppure no?

  • #2
    Scusa, fammi capire bene perchè forse ho frainteso. Un manufatto contenente amianto convoglia aria in una stanza del tuo appartamento?
    La scelta di utilizzare la canna fumaria a tale scopo, chi l'ha fatta? Tu? L'amministratore? E, sopratutto, a quale scopo? Non era sufficiente la ventilazione naturale garantita dalla presenza di finestre?
    In ogni caso, al di là  di ogni considerazione sulla pericolosità  associata alla presenza di una concentrazione di fibre di amianto più o meno elevata, sarebbe obbligatorio che la situazione fosse sistemata. O, quantomeno, accertarsi che siano state fatte le opportune valutazioni sul caso, quali la determinazione dello stato di degrado del manufatto e, a mio parere, anche una valutazione delle fibre presenti nel locale.
    Il mio sito web:
    www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

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    • #3
      Abbiamo scoperto solo 1 mese fa che è composta da tubi in cemento amianto.
      La canna fumaria era usata da una caldaia, 15 anni fa è stata cambiata ed è stata costruita una nuova canna fumaria in metallo.
      Al posto di chiudere il buco della canna fumaria dove si collegava la caldaia vecchia è stata messa una grata.
      E' stato fatto così perchè serviva una seconda presa d'aria all'immobile, nessuno sapeva che la canna fumaria era composta da tubi in eternit, altrimenti sarebbe stata eliminata già  da tempo.
      Come mi consiglia di procedere?
      (la canna fumaria è esterna per il 95% della lunghezza, e non presenta segni di degrado)

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      • #4
        Se avete determinato che la canna contiene amianto, la Legge impone che sia nominato un responsabile amianto che, tra le altre azioni, dovrà  vigilare sul manufatto. In particolare, vista anche la particolarità  della situazione, ovvero il contatto diretto tra manufatto e ambiente di vita, dovrà  valutare con attenzione la pericolosità  dello stesso.
        Se il vostro è un condominio, solleciti l'amministratore a nominare tale figura, ai sensi dell'art.4 del D.M. 06/09/1994.

        In particolare ricordo che tale decreto, all'art. 4, comma a IMPONE (è un obbligo di legge, non un consiglio) che:
        "Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività  che vi si svolge dovrà :
        - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte
        le attività  manutentive
        che possono interessare i materiali di amianto;
        - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali
        contenenti amianto
        . Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi
        (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare
        che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
        - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività  di pulizia, gli
        interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un
        disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà  essere predisposta una specifica
        procedura di autorizzazione per le attività  di manutenzione e di tutti gli interventi
        effettuati dovrà  essere tenuta una documentazione verificabile;
        - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di
        amianto
        nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
        - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio
        almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei
        materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione
        fotografica. Copia del rapporto dovrà  essere trasmessa alla USL competente la quale
        può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre
        aerodisperse all'interno dell'edificio.
        "
        Il mio sito web:
        www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

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        • #5
          Ok grazie mille per le risposte. No l'immobile non fa parte di un condominio.
          Il buco dove c'è la grata verrà  chiuso da personale competente nel mese di luglio, mentre la canna fumaria essendo al 98% esterna e composta da tubi impilati(sarà  un' operazione breve la rimozione) verrà  eliminata in autunno, da una azienda autorizzata.
          Nel frattempo che si può fare qualcosa?

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          • #6
            Direi che se procedete con la chiusura del foro e con la successiva bonifica del manufatto, non c'è altro che si possa fare
            Il mio sito web:
            www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

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            • #7
              Ok, essendo che nella stanza "col foro" della canna fumaria, ci sono degli oggetti, bisogna procedere con qualche particolare pulizia, oppure non è necessario?

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              • #8
                Qualche consiglio?

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